Accademia Peloritana dei Pericolanti

Statute

 

Art. 1

L’Accademia Peloritana dei Pericolanti ha per scopo l'incremento delle Scienze, delle Lettere e delle Belle Arti. Essa ha sede in Messina.

 

Art. 2

L’Accademia è un’Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. C.C., costituita da Soci onorari, Soci emeriti, Soci ordinari, Soci soprannumerari, Soci aggregati e Soci corrispondenti.

I soci emeriti, i soci ordinari, i soci soprannumerari e i soci aggregati, a pena di decadenza, sono tenuti al pagamento della quota annua determinata, anno per anno, dal Consiglio di Presidenza.

 

Art. 3

Il corpo accademico dei Soci è distinto in quattro Classi:

Classe I: Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali;

Classe II: Scienze Medico-Biologiche;

Classe III: Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche;

Classe IV: Lettere, Filosofia e Belle Arti.

 

Art. 4

Alle singole Classi è preposto un Direttore, coadiuvato da un Vice Direttore e da un Segretario.

 

Art. 5

All'Accademia è preposto un Presidente coadiuvato da un Consiglio di Presidenza, del quale fanno parte: i Vice Presidenti; il Segretario Generale e il Vice Segretario, il Direttore, il Vice Direttore e il Segretario di ciascuna Classe, il Bibliotecario e il Vice Bibliotecario, l’Economo e il Vice Economo.

I componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti dai Soci emeriti, soprannumerari e ordinari, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il Presidente, qualora ritenga utile od opportuno acquisire tempestivamente il parere del Consiglio di Presidenza su questioni di particolare rilevanza o urgenza, può consultare i membri del Consiglio per via telematica, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica fornito da ciascuno di essi agli uffici di segreteria dell’Accademia.

Le elezioni si tengono entro sessanta giorni prima della scadenza del mandato; il corpo elettorale è convocato dal Presidente almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni

 

Art. 6

Possono essere eletti Soci ordinari i cittadini italiani che si siano distinti per la ricerca scientifica e per l'attività culturale e professionale.

I Soci ordinari hanno l’obbligo di tenere la residenza abituale nella città di Messina o in una località vicina, in modo da poter partecipare assiduamente all’attività dell’Accademia.

 

Art. 7

Il Socio ordinario, che abbia dato lustro all’Accademia, al compimento del 70° anno d’età può, su proposta del Consiglio di Presidenza, essere inserito nella speciale categoria dei Soci emeriti, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado.

Il Socio emerito ha l’obbligo di tenere l’abituale residenza nella città di Messina o in località vicina.

 

Art. 8

Il Socio ordinario, qualora senza giustificato motivo non partecipi per un triennio alla adunanze dell’Accademia, può a seguito di proposta del Consiglio di Presidenza essere inserito nella speciale categoria dei Soci soprannumerari, conservando, come il Socio emerito, tutte le prerogative del grado.

Il Socio soprannumerario ha, come i Soci ordinari ed i Soci emeriti, l’obbligo di tenere l’abituale residenza nella città di Messina o in località vicina.

Col trasferimento del Socio ordinario nella categoria dei Soci soprannumerari, il seggio da lui precedentemente occupato viene considerato vacante.

Il Socio soprannumerario, qualora senza un giustificato motivo non partecipi per un triennio alle adunanze dell'Accademia, pur mantenendo il diritto di partecipare alle adunanze, perde gli ulteriori diritti spettanti agli altri Soci.

 

Art. 9

Possono, su proposta del Consiglio di Presidenza, essere eletti Soci onorari studiosi, letterati, artisti, professionisti di spiccata competenza scientifica e di grande prestigio, anche stranieri e non residenti a Messina, i quali abbiano svolto attività che diano lustro all’Accademia.

 

Art. 10

Possono essere eletti Soci aggregati i cittadini italiani che con la loro operosità scientifica, letteraria, artistica diano affidamento di poter contribuire al lustro dell’Accademia.

I Soci aggregati hanno l’obbligo di avere l’abituale residenza nella città di Messina o in località vicina.

Il Socio aggregato, qualora senza giustificato motivo non partecipi per un triennio alle adunanze dell’Accademia decade dalla carica.

 

Art. 11

I Soci ordinari, i Soci emeriti e i Soci soprannumerari che si trasferiscano in altra sede, possono su proposta del Consiglio di Presidenza passare nella categoria dei Soci corrispondenti.

A questa categoria possono afferire anche studiosi, letterati ed artisti sia italiani che stranieri, che abbiano svolto attività che diano lustro all’Accademia.

Il Socio che dalla categoria dei Soci ordinari e dei Soci emeriti è trasferito in quella dei Soci corrispondenti, per aver mutato la sua residenza, qualora ritorni in sede, rientra nella categoria di provenienza.

Il Socio ordinario rioccupa il seggio che dopo il suo ritorno si renda libero nella Classe di appartenenza.

 

Art. 12

I Soci sono proposti dal Consiglio di Presidenza e vengono eletti dall’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari che li assegna alle previste categorie in accoglimento delle indicazioni delle Classi.

 

Art. 13

Il Presidente dell’Accademia può proporre all’Assemblea generale per l’elezione a Soci persone che ritenga degne di poterne far parte.

 

Art. 14

L’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari, con circostanziata motivazione e previo parere del Consiglio di Presidenza, dispone la revoca di un Socio, il quale si renda indegno di far parte dell’Accademia o comunque nuoccia al suo prestigio e al suo progresso.

 

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia, assicura il rispetto dello Statuto e del Regolamento e promuove e coordina le attività dell’Accademia, con particolare attenzione ai rapporti tra l’Accademia e le altre Istituzioni similari, nazionali ed estere. Convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio di Presidenza. Trasmette ogni anno agli organi statali e regionali competenti una relazione sull’attività svolta dall’Accademia nell'anno che si è concluso e sul programma dell’anno successivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente da lui delegato.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali.

 

Art. 16

Il Segretario generale coadiuva il Presidente dell’Accademia nella esplicazione delle sue mansioni. Coordina i rapporti delle Classi e provvede al funzionamento dei vari settori dell’Accademia. Ogni anno presenta all’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari una relazione sull’attività, sulla situazione e sulle esigenze dell’Accademia.

Il Vice Segretario generale collabora col Segretario generale e in caso d'emergenza lo supplisce.

 

Art. 17

Il Direttore di Classe dirige e incrementa l’attività generale della sua Classe secondo un regolamento redatto da ciascuna classe. Convoca e presiede le sedute di Classe, alle quali, quando lo ritiene opportuno, può ammettere anche soggetti che non siano Soci dell’Accademia. Si avvale della collaborazione del Vice Direttore della Classe e del Segretario.

Il Direttore, durante le adunanze del Consiglio di Presidenza dà relazione dell’attività svolta dalla Classe nell’anno in corso e di quella programmata per l’anno successivo, indica l’attuale situazione dei Soci della Classe e propone l’eventuale nomina di nuovi Soci.

Se il Direttore di Classe è assente, lo sostituisce il Vice Direttore e, in assenza di questi, il Socio della Classe più anziano.

Nel caso di adunanza di un gruppo di Classi o di Seminari di Classi affini, l’adunanza sarà convocata congiuntamente dai Direttori delle Classi interessate e presieduta dal Direttore più anziano.

 

Art. 18

Il Bibliotecario ha la direzione scientifica della biblioteca e sovraintende alla conservazione, all’incremento, alla sistemazione e all’utilizzazione del patrimonio librario dell’Accademia.

Presenta al Consiglio di Presidenza tramite il Segretario generale una relazione annuale sulla gestione e sulle esigenze della biblioteca.

Il Vice Bibliotecario collabora col Bibliotecario e in caso di necessità lo supplisce.

 

Art. 19

L’Economo, su delega e direttiva del Consiglio di Presidenza, cura l’amministrazione ordinaria dell’Accademia, secondo quanto previsto nel Regolamento. Annualmente, presenta all’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari una relazione sulle spese sostenute e sulla consistenza patrimoniale.

Rende noto ed illustra all’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari, al fine della loro approvazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo, redatti secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza e delle Classi.

Il Vice Economo collabora con l’Economo e in caso di necessità lo supplisce.

 

Art. 20

L’organico dell’Accademia è composto da personale appositamente distaccato dall’Università, svolgente compiti corrispondenti alle rispettive mansioni e qualifiche, tenendo conto delle esigenze organizzative, amministrative e bibliotecarie dell’Accademia.

 

Art. 21

Il patrimonio dell’Accademia è costituito:

- dai mobili, dalle macchine, dagli arredamenti, dai quadri e dalle statue, dal patrimonio librario, di cui agli appositi inventari tenuti e aggiornati secondo le norme prescritte nel Regolamento;

- dalle somme provenienti da alienazioni di beni, da lasciti o da donazioni;

- dalle rendite degli eventuali capitali;

- dai contributi annuali provenienti da vari Enti;

- dalle quote annuali versate dai Soci.

 

Art. 22

Al Consiglio di Presidenza spetta l’amministrazione del patrimonio dell’Accademia secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari. A tal fine, il Consiglio delega il predetto compito all’Economo che provvede alla gestione nei limiti della delega, secondo quanto previsto dal Regolamento.

 

Art. 23

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio, devono essere impegnate, secondo le decisioni  dell’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari in titoli nominativi di Stato o certificati di credito o altre forme analoghe di investimento.

Le somme necessarie all’ordinaria amministrazione dell’Accademia possono essere depositate in conto corrente fruttifero presso istituti di credito individuati dal Consiglio di Presidenza.

Della inosservanza delle disposizioni, di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono solidalmente responsabili il Presidente e l’Economo.

 

Art. 24

L'amministrazione dell’Accademia è sottoposta al controllo di un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea generale, secondo quanto prescritto dall’art. 30.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; predispone la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi; effettua verifiche di cassa; riferisce al Presidente su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso dell’attività di controllo, suggerendo anche gli opportuni interventi; su richiesta del Presidente esprime altresì pareri su questioni di carattere economico-contabile.

Ogni anno il Collegio dei revisori dei conti riferisce all’Assemblea generale sull’andamento dell’amministrazione.

L’anno accademico e quello finanziario coincidono con quello solare.

 

Art. 25

Le adunanze dell’Accademia si distinguono in generali e di classe, in culturali e amministrative:

            1. Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari;

            2. Adunanza del Consiglio di Presidenza;

            3. Adunanza delle singole Direzioni di Classe;

            4. Adunanza delle Classi;

            5. Assemblea generale.

Alle adunanze di cui ai nn. 2, 3, 4, partecipano i Soci che fanno parte di questi organi. Alle adunanze di cui al n. 5 partecipano tutti i Soci e dietro invito anche persone estranee all’Accademia.

Il Presidente e il Direttore di Classe, per quanto a ciascuno compete, possono invitare anche soggetti che non sono Soci dell’Accademia.

 

Art. 26

Spetta all’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari:

-       deliberare sui programmi e sugli indirizzi dell’Accademia;

-       esprimere raccomandazioni al Consiglio di Presidenza sulle linee generali dell’attività;

-       approvare i bilanci preventivi e consuntivi;

-       deliberare sull’elezione di nuovi soci dell’Accademia;

-       eleggere le cariche accademiche.

L’Assemblea dei Soci ordinari, emeriti e soprannumerari si riunisce per l’elezione di nuovi soci, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell’Accademia, per deliberare sui programmi e gli indirizzi dell’Accademia e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari è altresì convocata dal Presidente quando lo richieda, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti.

 

Art. 27

L’elezione a cariche accademiche è effettuata ogni cinque anni sulla base di quanto stabilito dall’art. 5.

Qualora una carica dovesse rendersi vacante prima della scadenza del termine, il Presidente provvederà a convocare il corpo elettorale entro 30 giorni.

 

Art. 28

In prima convocazione l’elezione non è valida se non vi partecipi la metà più uno dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari In seconda convocazione l’elezione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Saranno eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti senza computare gli astenuti.

Quando anche nella seconda convocazione non si raggiunga il numero dei voti necessario per l’elezione di un nuovo membro, il posto per cui si è indetta la votazione resta vacante fino  alle nuove convocazioni.

 

Art. 29

II Presidente dell’Accademia è di diritto il Rettore pro tempore dell’Università di Messina.

 

Art. 30

I componenti del Consiglio di Presidenza, di cui all’art. 5 sono eletti a scrutinio segreto in non più di due adunanze. A tal fine, il Presidente renderà pubbliche le liste dei nominativi degli aspiranti alle cariche, che abbiano presentato la loro candidatura almeno venti giorni prima della data delle elezioni. Con le stesse modalità si procede all’elezione dei Revisori dei Conti, di cui all’art. 24.

Le cariche dell’Accademia non sono retribuite e vengono ricoperte gratuitamente, fatta eccezione per la carica di revisori dei conti che non devono essere soci dell’Accademia. La retribuzione dei revisori è stabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza. I revisori devono essere iscritti al Registro dei revisori legali.

 

Art. 31

Ciascuna Classe, a seguito di elezione al suo interno a scrutinio segreto, presenta al Presidente i nominativi dei candidati alle cariche di cui all’art. 4 di propria pertinenza.

 

Art. 32

L'Accademia diffonde i risultati della propria attività, mediante la pubblicazione periodica, nel caso anche in forma digitalizzata, di Atti storico-ufficiali e di Atti delle singole Classi.

 

a) Gli Atti storico-ufficiali, che sono quinquennali, contengono:

le relazioni del Presidente, del Segretario generale, dell’Economo e dei Revisori dei Conti;

i nomi dei Soci;

la costituzione del Consiglio di Presidenza e delle Direzioni delle Classi;

la situazione patrimoniale, e tutti quei dati che si riferiscono all’Accademia nel suo complesso;

i titoli delle conferenze, dei seminari, dei simposi, dei convegni, delle mostre d’arte e di altre manifestazioni culturali, tenute nel quinquennio che inizia con un nuovo Consiglio di Presidenza;

le eventuali commemorazioni dei Soci defunti.

La pubblicazione di questi Atti storico-ufficiali viene curata dal Consiglio di Presidenza tramite un suo componente da esso a ciò designato.

 

b) Gli Atti delle singole Classi, che sono annuali contengono:

le relazioni dei Direttori sull’attività svolta dalle stesse nell’anno trascorso;

i testi dei contributi scientifici di cui i Soci della Classe hanno dato comunicazione nelle adunanze;

i testi delle conferenze tenute dai Soci della Classe o da conferenzieri esterni;

le relazioni e le comunicazioni presentate in convegni, simposi, seminari, incontri di studio organizzati dalla Classe, che possono essere pubblicate su appositi supplementi;

cataloghi di mostre, esposizioni e di eventuali altre manifestazioni organizzate dalla Classe.

La pubblicazione degli Atti delle Classi viene decisa e curata da ciascuna Classe secondo le norme previste nel Regolamento.

 

 

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