Regulation |
Art.
1 I Soci ordinari sono ripartiti nelle varie Classi,
nella proporzione seguente: I Classe n. 50; II Classe n. 80; III Classe n.
55; IV Classe n. 50. Art.
2 Ogni Socio ordinario, emerito o soprannumerario potrà
proporre quale Socio della propria
Classe persona nota nel campo scientifico, letterario ed artistico. La
proposta, fatta alla rispettiva Classe e da questa approvata, sarà comunicata
al Presidente, il quale la presenterà all’Assemblea generale dei Soci. Art.
3 Il Segretario Generale, coadiuvato dal Vice Segretario,
nell'ambito dei compiti assegnatigli dallo Statuto coordina le attività
amministrative, la tenuta - così come prevista dalla normativa vigente per le
associazioni non riconosciute - degli archivi e degli inventari dei beni
mobili, delle macchine, degli arredamenti, dei quadri e delle statue;
provvede al funzionamento dei vari settori dell’Accademia e sottoscrive i
diplomi. Art.
4 La biblioteca dell’Accademia è costituita da tutti i
libri in atto esistenti, dagli acquisti che verranno ulteriormente fatti,
dalle proprie pubblicazioni, dalle pubblicazioni periodiche ottenute in
cambio degli "Atti" e dalle opere offerte dai Soci e da Enti
pubblici e privati. Art.
5 I libri dell’Accademia non possono essere dati in
prestito, se non previa autorizzazione del Bibliotecario. Art.
6 La biblioteca è aperta al pubblico. Alla consultazione
sono ammessi i Soci e le persone debitamente autorizzate dal Bibliotecario. Art.
7 Il Bibliotecario, coadiuvato dal Vice Bibliotecario,
nell’ambito dei compiti assegnati dallo Statuto, vaglia le proposte
d’acquisto, promuove gli acquisti di nuove opere, vigila sul funzionamento
della biblioteca, sovraintende alla redazione dell’inventario topografico,
alla schedatura, alla collocazione, alla catalogazione dei libri della
biblioteca ed a quanto altro necessario per il buon andamento dei servizi. Art.
8 L’Economo Generale, nell'ambito dei compiti assegnati
dallo Statuto, cura gli inventari del patrimonio dell’Accademia, tranne
quello topografico dei libri, e ne risponde direttamente. Riscuote tutte le
rendite ed i contributi dell’Accademia, versandone gli importi in conformità
a quanto disposto dall’art. 23 dello Statuto. Art.
9 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Al termine di ogni esercizio l’Assemblea dei soci emeriti,
soprannumerari e ordinari approva il bilancio consuntivo di esercizio. Il
bilancio è redatto secondo le disposizioni di legge in vigore al momento
della redazione. Entro il 30 novembre di ogni anno l’Economo predispone
il bilancio di previsione per l’anno successivo da sottoporre
all'approvazione dell’Assemblea dai Soci emeriti, soprannumerari e ordinari. I contributi dei soci e i beni acquistati con questi
contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. I soci non possono chiedere la divisione del fondo
comune, né pretenderne la quota in caso di recesso se non dopo l’eventuale
scioglimento dell’Accademia. Le spese, nei limiti fissati nel bilancio, possono
essere effettuate dal Presidente o, per sua delega, da uno dei due Vice
Presidenti o dall’Economo Generale. Art.
10 Il Presidente, con proprio provvedimento sentito il
Segretario Generale, specificherà i compiti dei dipendenti distaccati ai
sensi e nei limiti di cui all’art. 20 dello Statuto, tenendo conto che le
esigenze dell’Accademia comportano attività di amministrazione, di
contabilità, di biblioteca ed esecutive. Art.
11 L’Accademia pubblica, nel caso in forma digitalizzata,
i propri "Atti" in volumi o fascicoli separati, divisi in: - parte storico-ufficiale - parte scientifica Nella parte storico-ufficiale vengono pubblicati i nomi
dei componenti del Consiglio di Presidenza e delle altre cariche previste
dallo Statuto e dal Regolamento; la relazione sull’attività svolta
dall’Accademia nell’anno precedente; l’elenco dei Soci e quello dei periodici
posseduti dall’Accademia; i necrologi e le commemorazioni dei Soci defunti e
quanto altro abbia carattere generale o amministrativo. La parte scientifica è composta da un volume unico o da
volumi separati per ogni singola Classe. La distribuzione e la vendita degli "Atti"
sarà effettuata seconde le direttive proposte dal Consiglio di Presidenza. Art.
12 Ai fini dell’art. 32 dello Statuto un comitato per
ciascuna Classe, composto dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Segretario e
da almeno altri due membri designati dai Soci della Classe, cura la
pubblicazione delle comunicazioni dei Soci onorari, ordinari e
corrispondenti, e sceglie i lavori dei Soci aggregati e di altri studiosi
presentati dai Soci ordinari e corrispondenti che possono essere inseriti
negli "Atti". Esso può avvalersi di accademici e, ove necessario,
anche di studiosi esterni particolarmente esperti. Art.
13 Tutte le comunicazioni, in stesura definitiva, debbono
essere presentate in formato cartaceo e/o digitale, e in accordo alle norme
redazionali fissate dai comitati delle singole Classi, subito dopo le
adunanze nelle quali è avvenuta la presentazione orale. Per gli ‘Atti’ editi in forma cartacea le spese per la
pubblicazione delle comunicazioni sono a carico dell’Accademia nei limiti di
50 pagine di stampa; le pagine eccedenti, come anche i cliches e le tavole fuori testo sono a totale carico degli Autori. Agli Autori spettano gratuitamente 25 estratti per ogni
pubblicazione. Tutti gli Autori sono tenuti ad osservare le norme relative
alla stampa fissate dai comitati delle singole Classi. Art. 14 Gli "Atti" sono inviati, oltre che ai Soci
dell’Accademia, alle Accademie e Istituti scientifici e letterari che diano
in cambio le loro pubblicazioni periodiche. I Soci corrispondenti, ove lo chiedano per iscritto al
Segretario Generale, possono godere dell’invio degli "Atti". Nei limiti delle disponibilità, l’abbonamento agli
"Atti" potrà essere concesso a persone estranee al corpo
accademico, mediante scambio di pubblicazioni. |
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