Accademia Peloritana dei Pericolanti

Regulation

Art. 1

I Soci ordinari sono ripartiti nelle varie Classi, nella proporzione seguente: I Classe n. 50; II Classe n. 80; III Classe n. 55; IV Classe n. 50.

 

Art. 2

Ogni Socio ordinario, emerito o soprannumerario potrà proporre quale Socio della propria Classe persona nota nel campo scientifico, letterario ed artistico. La proposta, fatta alla rispettiva Classe e da questa approvata, sarà comunicata al Presidente, il quale la presenterà all’Assemblea generale dei Soci.

 

Art. 3

Il Segretario Generale, coadiuvato dal Vice Segretario, nell'ambito dei compiti assegnatigli dallo Statuto coordina le attività amministrative, la tenuta - così come prevista dalla normativa vigente per le associazioni non riconosciute - degli archivi e degli inventari dei beni mobili, delle macchine, degli arredamenti, dei quadri e delle statue; provvede al funzionamento dei vari settori dell’Accademia e sottoscrive i diplomi.

 

Art. 4

La biblioteca dell’Accademia è costituita da tutti i libri in atto esistenti, dagli acquisti che verranno ulteriormente fatti, dalle proprie pubblicazioni, dalle pubblicazioni periodiche ottenute in cambio degli "Atti" e dalle opere offerte dai Soci e da Enti pubblici e privati.

 

Art. 5

I libri dell’Accademia non possono essere dati in prestito, se non previa autorizzazione del Bibliotecario.

 

Art. 6

La biblioteca è aperta al pubblico. Alla consultazione sono ammessi i Soci e le persone debitamente autorizzate dal Bibliotecario.

 

Art. 7

Il Bibliotecario, coadiuvato dal Vice Bibliotecario, nell’ambito dei compiti assegnati dallo Statuto, vaglia le proposte d’acquisto, promuove gli acquisti di nuove opere, vigila sul funzionamento della biblioteca, sovraintende alla redazione dell’inventario topografico, alla schedatura, alla collocazione, alla catalogazione dei libri della biblioteca ed a quanto altro necessario per il buon andamento dei servizi.

 

Art. 8

L’Economo Generale, nell'ambito dei compiti assegnati dallo Statuto, cura gli inventari del patrimonio dell’Accademia, tranne quello topografico dei libri, e ne risponde direttamente. Riscuote tutte le rendite ed i contributi dell’Accademia, versandone gli importi in conformità a quanto disposto dall’art. 23 dello Statuto.

 

Art. 9

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l’Assemblea dei soci emeriti, soprannumerari e ordinari approva il bilancio consuntivo di esercizio. Il bilancio è redatto secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della redazione.

Entro il 30 novembre di ogni anno l’Economo predispone il bilancio di previsione per l’anno successivo da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea dai Soci emeriti, soprannumerari e ordinari.

I contributi dei soci e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso se non dopo l’eventuale scioglimento dell’Accademia.

Le spese, nei limiti fissati nel bilancio, possono essere effettuate dal Presidente o, per sua delega, da uno dei due Vice Presidenti o dall’Economo Generale.

 

Art. 10

Il Presidente, con proprio provvedimento sentito il Segretario Generale, specificherà i compiti dei dipendenti distaccati ai sensi e nei limiti di cui all’art. 20 dello Statuto, tenendo conto che le esigenze dell’Accademia comportano attività di amministrazione, di contabilità, di biblioteca ed esecutive.

 

Art. 11

L’Accademia pubblica, nel caso in forma digitalizzata, i propri "Atti" in volumi o fascicoli separati, divisi in:

- parte storico-ufficiale

- parte scientifica

Nella parte storico-ufficiale vengono pubblicati i nomi dei componenti del Consiglio di Presidenza e delle altre cariche previste dallo Statuto e dal Regolamento; la relazione sull’attività svolta dall’Accademia nell’anno precedente; l’elenco dei Soci e quello dei periodici posseduti dall’Accademia; i necrologi e le commemorazioni dei Soci defunti e quanto altro abbia carattere generale o amministrativo.

La parte scientifica è composta da un volume unico o da volumi separati per ogni singola Classe.

La distribuzione e la vendita degli "Atti" sarà effettuata seconde le direttive proposte dal Consiglio di Presidenza.

 

Art. 12

Ai fini dell’art. 32 dello Statuto un comitato per ciascuna Classe, composto dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Segretario e da almeno altri due membri designati dai Soci della Classe, cura la pubblicazione delle comunicazioni dei Soci onorari, ordinari e corrispondenti, e sceglie i lavori dei Soci aggregati e di altri studiosi presentati dai Soci ordinari e corrispondenti che possono essere inseriti negli "Atti". Esso può avvalersi di accademici e, ove necessario, anche di studiosi esterni particolarmente esperti.

 

Art. 13

Tutte le comunicazioni, in stesura definitiva, debbono essere presentate in formato cartaceo e/o digitale, e in accordo alle norme redazionali fissate dai comitati delle singole Classi, subito dopo le adunanze nelle quali è avvenuta la presentazione orale.

Per gli ‘Atti’ editi in forma cartacea le spese per la pubblicazione delle comunicazioni sono a carico dell’Accademia nei limiti di 50 pagine di stampa; le pagine eccedenti, come anche i cliches e le tavole fuori testo sono a totale carico degli Autori.

Agli Autori spettano gratuitamente 25 estratti per ogni pubblicazione. Tutti gli Autori sono tenuti ad osservare le norme relative alla stampa fissate dai comitati delle singole Classi.

 

Art. 14

Gli "Atti" sono inviati, oltre che ai Soci dell’Accademia, alle Accademie e Istituti scientifici e letterari che diano in cambio le loro pubblicazioni periodiche.

I Soci corrispondenti, ove lo chiedano per iscritto al Segretario Generale, possono godere dell’invio degli "Atti".

Nei limiti delle disponibilità, l’abbonamento agli "Atti" potrà essere concesso a persone estranee al corpo accademico, mediante scambio di pubblicazioni.

 

 

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