Statute |
Art.
1 L’Accademia Peloritana dei Pericolanti ha per scopo
l'incremento delle Scienze, delle Lettere e delle Belle Arti. Essa ha sede in
Messina. Art.
2 L’Accademia è un’Associazione non riconosciuta ai sensi
degli artt. 36 e ss. C.C., costituita da Soci onorari, Soci emeriti, Soci
ordinari, Soci soprannumerari, Soci aggregati e Soci corrispondenti. I soci emeriti, i soci ordinari, i soci soprannumerari
e i soci aggregati, a pena di decadenza, sono tenuti al pagamento della quota
annua determinata, anno per anno, dal Consiglio di Presidenza. Art.
3 Il corpo accademico dei Soci è distinto in quattro
Classi: Classe I: Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali; Classe II: Scienze Medico-Biologiche; Classe III: Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche; Classe IV: Lettere, Filosofia e Belle Arti. Art.
4 Alle singole Classi è preposto un Direttore, coadiuvato
da un Vice Direttore e da un Segretario. Art.
5 All'Accademia è preposto un Presidente coadiuvato da un
Consiglio di Presidenza, del quale fanno parte: i Vice Presidenti; il
Segretario Generale e il Vice Segretario, il Direttore, il Vice Direttore e il Segretario di ciascuna Classe,
il Bibliotecario e il Vice Bibliotecario, l’Economo e il Vice Economo. I componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti
dai Soci emeriti, soprannumerari e ordinari, durano in carica cinque anni e
possono essere rieletti. Il Presidente, qualora ritenga utile od opportuno
acquisire tempestivamente il parere del Consiglio di Presidenza su questioni
di particolare rilevanza o urgenza, può consultare i membri del Consiglio per
via telematica, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica fornito da
ciascuno di essi agli uffici di segreteria dell’Accademia. Le elezioni si tengono entro sessanta giorni prima
della scadenza del mandato; il corpo elettorale è convocato dal Presidente
almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni Art.
6 Possono essere eletti Soci ordinari i cittadini
italiani che si siano distinti per la ricerca scientifica e per l'attività
culturale e professionale. I Soci ordinari hanno l’obbligo di tenere la residenza
abituale nella città di Messina o in una località vicina, in modo da poter partecipare assiduamente
all’attività dell’Accademia. Art.
7 Il Socio ordinario, che abbia dato lustro
all’Accademia, al compimento del 70° anno d’età può, su proposta del
Consiglio di Presidenza, essere inserito nella speciale categoria dei Soci
emeriti, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado. Il Socio emerito ha l’obbligo di tenere l’abituale
residenza nella città di Messina o in località vicina. Art.
8 Il Socio ordinario, qualora senza giustificato motivo
non partecipi per un triennio alla adunanze
dell’Accademia, può a seguito di proposta del Consiglio di Presidenza essere Il Socio soprannumerario ha, come i Soci ordinari ed i
Soci emeriti, l’obbligo di tenere l’abituale residenza nella città di Messina
o in località vicina. Col trasferimento del Socio ordinario nella categoria
dei Soci soprannumerari, il seggio da lui precedentemente occupato viene
considerato vacante. Il Socio soprannumerario, qualora senza un giustificato
motivo non partecipi per un triennio alle adunanze dell'Accademia, pur
mantenendo il diritto di partecipare alle adunanze, perde gli ulteriori diritti spettanti agli altri Soci. Art.
9 Possono, su proposta del Consiglio di Presidenza,
essere eletti Soci onorari studiosi, letterati, artisti, professionisti di
spiccata competenza scientifica e di grande prestigio, anche stranieri e non
residenti a Messina, i quali abbiano svolto attività che diano lustro
all’Accademia. Art.
10 Possono essere eletti Soci aggregati i cittadini
italiani che con la loro operosità scientifica, letteraria, artistica diano
affidamento di poter contribuire al lustro dell’Accademia. I Soci aggregati hanno l’obbligo di avere l’abituale
residenza nella città di Messina o in località vicina. Il Socio aggregato, qualora senza giustificato motivo
non partecipi per un triennio alle adunanze dell’Accademia decade dalla
carica. Art.
11 I Soci ordinari, i Soci emeriti e i Soci soprannumerari
che si trasferiscano in altra sede, possono su proposta del Consiglio di
Presidenza passare nella categoria dei Soci corrispondenti. A questa categoria possono afferire anche studiosi,
letterati ed artisti sia italiani che stranieri, che abbiano svolto attività
che diano lustro all’Accademia. Il Socio che dalla categoria dei Soci ordinari e dei
Soci emeriti è trasferito in quella dei Soci corrispondenti, per aver mutato
la sua residenza, qualora ritorni in sede, rientra nella categoria di
provenienza. Il Socio ordinario rioccupa il seggio che dopo il suo
ritorno si renda libero nella Classe di appartenenza. Art.
12 I Soci sono proposti dal Consiglio di Presidenza e
vengono eletti dall’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci
soprannumerari che li assegna alle previste categorie in accoglimento delle
indicazioni delle Classi. Art.
13 Il Presidente dell’Accademia può proporre all’Assemblea
generale per l’elezione a Soci persone che ritenga degne di poterne far
parte. Art.
14 L’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei
Soci soprannumerari, con circostanziata motivazione e previo parere del
Consiglio di Presidenza, dispone la revoca di un Socio, il quale si renda
indegno di far parte dell’Accademia o comunque nuoccia al suo prestigio e al
suo progresso. Art.
15 Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Accademia, assicura il rispetto dello Statuto e del Regolamento e
promuove e coordina le attività dell’Accademia, con particolare attenzione ai
rapporti tra l’Accademia e le altre Istituzioni similari, nazionali ed
estere. Convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio di
Presidenza. Trasmette ogni anno agli organi statali e regionali competenti
una relazione sull’attività svolta dall’Accademia nell'anno che si è concluso
e sul programma dell’anno successivo. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene
sostituito dal Vice Presidente da lui delegato. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente
nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali. Art.
16 Il Segretario generale coadiuva il Presidente
dell’Accademia nella esplicazione delle sue mansioni. Coordina i rapporti
delle Classi e provvede al funzionamento dei vari settori dell’Accademia.
Ogni anno presenta all’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei
Soci soprannumerari una relazione sull’attività, sulla situazione e sulle
esigenze dell’Accademia. Il Vice Segretario generale collabora col Segretario
generale e in caso d'emergenza lo supplisce. Art.
17 Il Direttore di Classe dirige e incrementa l’attività
generale della sua Classe secondo un regolamento redatto da ciascuna classe.
Convoca e presiede le sedute di Classe, alle quali, quando lo ritiene
opportuno, può ammettere anche soggetti che non siano Soci dell’Accademia. Si
avvale della collaborazione del Vice Direttore della Classe e del Segretario. Il Direttore, durante le adunanze del Consiglio di
Presidenza dà relazione dell’attività svolta dalla Classe nell’anno in corso e
di quella programmata per l’anno successivo, indica l’attuale situazione dei
Soci della Classe e propone l’eventuale nomina di nuovi Soci. Se il Direttore di Classe è assente, lo sostituisce il
Vice Direttore e, in assenza di questi, il Socio della Classe più anziano. Nel caso di adunanza di un gruppo di Classi o di
Seminari di Classi affini, l’adunanza sarà convocata congiuntamente dai
Direttori delle Classi interessate e presieduta dal Direttore più anziano. Art.
18 Il Bibliotecario ha la direzione scientifica della
biblioteca e sovraintende alla conservazione, all’incremento, alla
sistemazione e all’utilizzazione del patrimonio librario dell’Accademia. Presenta al Consiglio di Presidenza tramite il
Segretario generale una relazione annuale sulla gestione e sulle esigenze della biblioteca. Il Vice Bibliotecario collabora col Bibliotecario e in
caso di necessità lo supplisce. Art.
19 L’Economo, su delega e direttiva del Consiglio di
Presidenza, cura l’amministrazione ordinaria dell’Accademia, secondo quanto
previsto nel Regolamento. Annualmente, presenta all’Assemblea dei Soci
ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari una relazione sulle
spese sostenute e sulla consistenza patrimoniale. Rende noto ed illustra all’Assemblea dei Soci ordinari,
dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari, al fine della loro approvazione,
il bilancio consuntivo e quello preventivo, redatti secondo le indicazioni
del Consiglio di Presidenza e delle Classi. Il Vice Economo collabora con l’Economo e in caso di
necessità lo supplisce. Art.
20 L’organico dell’Accademia è composto da personale
appositamente distaccato dall’Università, svolgente compiti corrispondenti
alle rispettive mansioni e qualifiche, tenendo conto delle esigenze
organizzative, amministrative e bibliotecarie dell’Accademia. Art.
21 Il patrimonio dell’Accademia è costituito: - dai mobili, dalle macchine, dagli arredamenti, dai
quadri e dalle statue, dal patrimonio librario, di cui agli appositi
inventari tenuti e aggiornati secondo le norme prescritte nel Regolamento; - dalle somme provenienti da alienazioni di beni, da
lasciti o da donazioni; - dalle rendite degli eventuali capitali; - dai contributi annuali provenienti da vari Enti; - dalle quote annuali versate dai Soci. Art.
22 Al Consiglio di Presidenza spetta l’amministrazione del
patrimonio dell’Accademia secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Soci
ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari. A tal fine, il
Consiglio delega il predetto compito all’Economo che provvede alla gestione nei
limiti della delega, secondo quanto previsto dal Regolamento. Art.
23 Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da
lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio,
devono essere impegnate, secondo le decisioni dell’Assemblea dei Soci ordinari,
dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari in titoli nominativi di Stato o
certificati di credito o altre forme analoghe di investimento. Le somme necessarie all’ordinaria amministrazione
dell’Accademia possono essere depositate in conto corrente fruttifero presso
istituti di credito individuati dal
Consiglio di Presidenza. Della inosservanza delle disposizioni, di cui ai commi
precedenti del presente articolo, sono solidalmente responsabili il
Presidente e l’Economo. Art.
24 L'amministrazione dell’Accademia è sottoposta al
controllo di un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri
effettivi e da due supplenti. I
componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea
generale, secondo quanto prescritto dall’art. 30. Il Collegio provvede al riscontro della gestione
finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; predispone
la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi; effettua verifiche di
cassa; riferisce al Presidente su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso
dell’attività di controllo, suggerendo anche gli
opportuni interventi; su richiesta del Presidente esprime altresì pareri su
questioni di carattere economico-contabile. Ogni anno il Collegio dei revisori dei conti riferisce
all’Assemblea generale sull’andamento dell’amministrazione. L’anno accademico e
quello finanziario coincidono con quello solare. Art.
25 Le adunanze dell’Accademia si distinguono in generali e
di classe, in culturali e amministrative: 1.
Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari; 2.
Adunanza del Consiglio di Presidenza; 3.
Adunanza delle singole Direzioni di Classe; 4. Adunanza delle Classi; 5.
Assemblea generale. Alle adunanze di cui ai nn.
2, 3, 4, partecipano i Soci che fanno parte di questi organi. Alle adunanze
di cui al n. 5 partecipano tutti i Soci e dietro invito anche persone
estranee all’Accademia. Il Presidente e il Direttore di Classe, per quanto a
ciascuno compete, possono invitare anche soggetti che non sono Soci
dell’Accademia. Art.
26 Spetta all’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci
emeriti e dei Soci soprannumerari: -
deliberare sui programmi e sugli
indirizzi dell’Accademia; -
esprimere raccomandazioni al Consiglio
di Presidenza sulle linee generali dell’attività; -
approvare i bilanci preventivi e
consuntivi; -
deliberare sull’elezione di nuovi soci
dell’Accademia; -
eleggere le cariche accademiche. L’Assemblea dei Soci ordinari, emeriti e soprannumerari
si riunisce per l’elezione di nuovi soci, per l’approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo dell’Accademia, per deliberare sui programmi e gli
indirizzi dell’Accademia e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
L’Assemblea dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci soprannumerari è
altresì convocata dal Presidente quando lo richieda, per iscritto, almeno un
terzo dei suoi componenti. Art.
27 L’elezione a cariche accademiche è effettuata ogni
cinque anni sulla base di quanto stabilito dall’art. 5. Qualora una carica dovesse rendersi vacante prima della
scadenza del termine, il Presidente provvederà a convocare il corpo
elettorale entro 30 giorni. Art.
28 In prima convocazione l’elezione non è valida se non vi
partecipi la metà più uno dei Soci ordinari, dei Soci emeriti e dei Soci
soprannumerari In seconda convocazione l’elezione è valida qualunque sia il
numero dei partecipanti. Saranno eletti coloro che abbiano ottenuto la
maggioranza dei voti senza computare gli astenuti. Quando anche nella seconda convocazione non si
raggiunga il numero dei voti necessario per l’elezione di un nuovo membro, il
posto per cui si è indetta la votazione resta vacante fino alle nuove convocazioni. Art.
29 II Presidente dell’Accademia è di diritto il Rettore
pro tempore dell’Università di
Messina. Art.
30 I componenti del Consiglio di Presidenza, di cui
all’art. 5 sono eletti a scrutinio segreto in non più di due adunanze. A tal
fine, il Presidente renderà pubbliche le liste dei nominativi degli aspiranti
alle cariche, che abbiano presentato la loro candidatura almeno venti giorni
prima della data delle elezioni. Con le stesse modalità si procede
all’elezione dei Revisori dei Conti, di cui all’art. 24. Le cariche dell’Accademia non sono retribuite e vengono
ricoperte gratuitamente, fatta eccezione per la carica di revisori dei conti
che non devono essere soci dell’Accademia. La retribuzione dei revisori è
stabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza. I revisori devono essere iscritti al Registro dei revisori
legali. Art.
31 Ciascuna Classe, a seguito di elezione al suo interno a
scrutinio segreto, presenta al Presidente i nominativi dei candidati alle
cariche di cui all’art. 4 di propria pertinenza. Art.
32 L'Accademia diffonde i risultati della propria
attività, mediante la pubblicazione periodica, nel caso anche in forma
digitalizzata, di Atti storico-ufficiali e di Atti delle singole Classi. a) Gli Atti storico-ufficiali, che sono quinquennali,
contengono: le relazioni del Presidente, del Segretario generale,
dell’Economo e dei Revisori dei Conti; i nomi dei Soci; la costituzione del Consiglio di Presidenza e delle
Direzioni delle Classi; la situazione patrimoniale, e tutti quei dati che si
riferiscono all’Accademia nel suo complesso; i titoli delle conferenze, dei seminari, dei simposi,
dei convegni, delle mostre d’arte e di altre manifestazioni culturali, tenute
nel quinquennio che inizia con un nuovo Consiglio di Presidenza; le eventuali commemorazioni dei Soci defunti. La pubblicazione di questi Atti storico-ufficiali viene
curata dal Consiglio di Presidenza tramite un suo componente da esso a ciò
designato. b) Gli Atti delle singole Classi, che sono annuali
contengono: le relazioni dei Direttori sull’attività svolta dalle
stesse nell’anno trascorso; i testi dei contributi scientifici di cui i Soci della
Classe hanno dato comunicazione nelle adunanze; i testi delle conferenze tenute dai Soci della Classe o
da conferenzieri esterni; le relazioni e le comunicazioni presentate in convegni,
simposi, seminari, incontri di studio organizzati dalla Classe, che possono
essere pubblicate su appositi supplementi; cataloghi di mostre, esposizioni e di eventuali altre
manifestazioni organizzate dalla Classe. La pubblicazione degli Atti delle Classi viene decisa e
curata da ciascuna Classe secondo le norme previste nel Regolamento. |
Accademia Peloritana dei Pericolanti - Palazzo Università - Piazza S. Pugliatti 1 - 98122 Messina, Italy
Tax Code: 97028750830 phone (+39) 090 6768911 - (+39) 090 6768620
e-mail: segreteria@accademiapeloritana.it - Certified Mail: segreteria@pec.accademiapeloritana.it
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